LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la delibera della  giunta  regionale  n.  22971  del  25
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data  1  settembre
1994,  prot.  n. 42721, dalla societa' Master per la realizzazione di
un edificio plurifamiliare  su  un'area  ubicata  nel  comune  di  S.
Giuliano  Milanese  (Milano),  mappali numeri 33, 208, foglio n. 17 e
mappali numeri 18, 19,  135,  foglio  n.  18,  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico  in  forza della legge n. 1497/1939, nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'  temporanea  di  cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   9,   individuato   con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n. 431; cio' in considerazione del fatto che
l'intervento proposto non altera  le  caratteristiche  paesaggistiche
dei luoghi;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali  consistenti  nel miglioramento dell'intero comparto che oggi
giace in uno stato di completo abbandono e di degrado;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 9,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri
33, 208, foglio n. 17 e mappali numeri 18, 19,  135,  foglio  n.  18,
dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  9,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 6 dicembre 1994
                                        Il vice presidente: MARCHIORO
Il segretario: FERMO